EMERGENZA COVID-19: SOSPENSIONE MUTUO PRIMA CASA

Sospensione mutuo prima casa.

Occuparsi delle proprie finanze nel mezzo di questa crisi sanitaria, significa anche conoscere gli strumenti esistenti per fronteggiarne gli effetti. Dalla metà di marzo si stanno susseguendo, con cadenza quasi giornaliera, diversi provvedimenti governativi volti a fornire misure di sostegno alle famiglie e alle imprese. Per provare a fare un po’ di ordine cominciamo con a vedere più nel dettaglio il tema della sospensione del mutuo prima casa.

In che cosa consiste?

Possibilità di richiedere alla propria banca la sospensione del pagamento delle rate mutuo sulla prima casa. La misura rappresenta un’estensione di quanto già previsto dal Fondo Gasparrini. La sospensione può essere richiesta per un massimo di 18 mesi.

Chi può richiederlo?

Il decreto “Cura Italia” ha allargato la platea dei soggetti che possono chiedere la sospensione. Nello specifico è possibile ottenere il beneficio nel caso in cui per almeno uno degli intestatari del mutuo valga una delle seguenti condizioni:

  •  Cessazione del rapporto di lavoro, per i lavoratori subordinati o parasubordinati;
  • Sospensione del lavoro o riduzione di orario almeno del 20% per 30 giorni consecutivi, anche nell’attesa dell’attivazione di ammortizzatori sociali (es. cassa integrazione);
  •   Lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato un calo del proprio fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto al fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre. Il cd. “Decreto liquidità”, ha chiarito che sono ammessi alla sospensione anche commercianti, artigiani e ditte individuali in genere; 
  • Morte o riconoscimento di grave handicap, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.

Ulteriori condizioni che devono verificarsi per poter richiedere la sospensione sono:

  • Il mutuo deve essere stato stipulato per l’acquisto di immobile adibito ad abitazione principale. Nelle faq presenti sul sito di Consap, società pubblica che gestisce il fondo di solidarietà, si specifica che sono ammessi al beneficio anche i mutui stipulati per ristrutturazione o liquidità, se il contratto di mutuo includeva anche l’ipotesi relativa all’acquisto dell’abitazione. Sono quindi esclusi i mutui stipulati al 100% per la ristrutturazione dell’immobile adibito ad abitazione principale.
  • Sono esclusi mutui stipulati per l’acquisto di immobili di lusso, categorie catastali A1/A8/A9.
  • Il mutuo originario non deve essere superiore ai 250.000 €, nel caso di surroga l’importo da considerarsi è quello in essere al momento dell’atto di surroga.
  • Non sono ammessi alla sospensione i mutui stipulati con la Garanzia del Fondo Prima Casa.

Il “Decreto Liquidità” ha esteso la possibilità di usufruire della moratoria, anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno, in precedenza esclusi dalla disposizione.

Come può essere richiesto?

Per accedere al beneficio è necessario inoltrare la domanda alla banca con la quale è in essere il contratto di mutuo. La domanda dovrà essere inoltrata per mezzo dell’apposito modulo predisposto da Consap e disponibile on-line. Il modulo è stato oggetto di modifiche successive, per allinearlo alle nuove disposizioni di legge. È bene assicurarsi di disporre dell’ultima versione. Sul sito di Consap si possono trovare le indicazioni sui documenti che è necessario allegare alla domanda di sospensione. In deroga alla disciplina del fondo non è necessaria la presentazione dell’ISEE.

E’ importante indicare nel modulo di richiesta il numero di mesi per i quali si richiede la sospensione, con un massimo di 18.

In particolare, il decreto prevede che, nel caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per più di 30 giorni consecutivi, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per la durata massima complessiva non superiore a:

  • 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.

Perchè richiederlo?

Sospendere le rate del mutuo consente di far fronte a temporanee riduzioni del proprio reddito. Può essere utile per evitare di dover ridurre eccessivamente le spese familiari duranti momenti di difficoltà.

La sospensione del mutuo ha un costo in quanto resta a carico del mutuatario, per il periodo di sospensione, il pagamento del 50% degli interessi (l’altro 50% è coperto dal Fondo di solidarietà). Per un mutuo di 100.000€, ipotizzando un tasso fisso del 1,50% e una sospensione di 6 mesi, resteranno in capo al mutuatario 375 € di interessi aggiuntivi rispetto a quelli originariamente previsti dal piano di ammortamento.

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