EMERGENZA COVID-19: FINANZIAMENTO FINO A 25.000€
di Grinny ·
Fra le misure di sostegno a famiglie e imprese analizziamo il decreto liquidità che prevede un finanziamento fino a 25.000€.
Le misure di blocco delle attività produttive, messe in atto per favorire il contenimento dell’epidemia in corso, hanno ridotto, ed in alcuni casi azzerato, le entrate delle imprese coinvolte.
Al tempo stesso le imprese non sono in grado, per vincoli contrattuali e legali, di ridurre parimenti costi e uscite. Si pensi ad esempio alle uscite relative ad affitti, stipendi dei dipendenti, rimborso rate dei finanziamenti o pagamento dei fornitori che avevano già consegnati prodotti o erogati servizi di cui l’impresa si sarebbe servita nello svolgimento della propria attività.
In questo contesto, il rischio è che, anche imprese economicamente sane, nell’impossibilità di far fronte ai propri impegni per mancanza di liquidità, siano costrette a chiudere definitivamente.
Fino ad oggi le misure governative prese al fine di scongiurare tale evenienza, si erano concretizzate nella possibilità, concessa alle imprese, di sospendere il rimborso dei finanziamenti fino al 30.09.2020, oltre al rinvio delle principali scadenze di ordine fiscale.
Con l’ultimo decreto del 09.04.2020, cd. “Decreto liquidità” sono state introdotte ulteriori misure che si concentrano sul favorire l’erogazione di finanziamenti da parte del sistema bancario, attraverso una serie di garanzie statali che possono coprire fino al 100% di quanto erogato dagli istituti di credito.
Sono previste essenzialmente 3 tipi di misure a cui le imprese di piccole e medie dimensioni, a seconda delle proprie caratteristiche, potranno far ricorso:
- Finanziamenti pari al 25% del fatturato, con un massimo di 25.000€, elargibili senza alcuna istruttoria e garantiti al 100% dal Fondo centrale di garanzia;
- Finanziamenti pari al 25% del fatturato, fino ad un massimo di 800.000 €, per le imprese con meno di 3,2 milioni di fatturato e fino a 499 dipendenti. Garantiti al 90% dal Fondo centrale di Garanzia, e al 10% da un soggetto terzo (es. confidi);
- Finanziamenti fino a 5 milioni, con garanzia statale al 90%, fino al massimo fra il 25% del fatturato e il doppio del costo del lavoro.
Trattando di Finanza Personale, concentriamo la nostra attenzione sulla misura che coinvolge maggiormente la platea di lavoratori autonomi, professionisti e piccole imprese, ovvero la possibilità di ottenere fino a 25.000€ con garanzia statale del 100%.
Finanziamenti fino a 25.000€
La lettera m) dell’ art. 13 del cd. “Decreto liquidità”, stabilisce che sono ammessi alla garanzia del fondo, con copertura del 100%, i nuovi finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari a piccole e medie imprese, oltre a professionisti e ditte individuali, che rispettino i seguenti limiti:
- Importo non superiore al 25% del fatturato, risultante da ultimo bilancio depositato o da ultima dichiarazione fiscale. Importo massimo non superiore a 25.000€.
- Inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi e durata non superiore a 6 anni.
Chi può richiedere il finanziamento?
Il decreto parla di finanziamenti in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni.
Piccole e medie imprese: la normativa di riferimento è la Raccomandazione n. 2003/36/ Ce della Commissione Europea del 6 maggio 2003. Sono piccole e medie imprese, quelle che impiegano meno di 250 persone, il cui fatturato non supera i 50 milioni di Euro, oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro.
Il regolamento del fondo prevede infine che siano esclusi dalla possibilità di ricevere garanzia, i soggetti operanti in alcuni settori, nello specifico:

Il decreto infine stabilisce che le imprese debbano autocertificare di aver subito un danno collegato all’emergenza COVID-19.
COME OTTENERE IL FINANZIAMENTO?
L’impresa dovrà presentare alla propria banca, o comunque ad un soggetto abilitato a concedere credito, il modulo per la richiesta (mod. 4bis), scaricabile dal sito del Fondo di garanzia.
Oltre al modulo in questione, correttamente compilato e firmato dal legale rappresentante, la banca potrà chiedere documentazione idonea ad effettuare la verifica formale del possesso dei requisiti, così come stabilito dal decreto. Saranno in genere richiesti:
- Documentazione ufficiale attestante i ricavi. Quindi ultimo bilancio depositato o ultima dichiarazione fiscale.
- Autocertificazione dei ricavi conseguiti nel caso di attività costituite dopo il 01/01/2019.
- Documento di identità del legale rappresentante, o del richiedente nel caso di professionista o impresa individuale.
- Autorizzazione al trattamento dati ed accesso alle banche dati creditizie (vedi Centrale Rischi Banca d’Italia).
Sono escluse dalla garanzia del fondo le imprese le cui esposizioni nei confronti del finanziatore fossero state classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinati deteriorati”, prima del 31/01/2020. Senza entrare nel merito di come gli istituti tecnicamente effettuino tale classificazione, si tratta di esposizioni che sulla base di parametri oggettivi, stabiliti dalla normativa, sono da considerarsi “problematiche” e quindi crediti difficilmente esigibili.
Sono inoltre escluse le imprese che presentino esposizioni classificate come “sofferenze” secondo la disciplina bancaria.
Contrariamente a quanto riportato dai mezzi di informazione quindi, l’erogazione del finanziamento non è immediata ed è comunque soggetta sia al controllo formale dei requisiti, che ad una valutazione di merito da parte dell’istituto di credito.
Il decreto stabilisce che sia la richiesta, che il perfezionamento del finanziamento, possano essere effettuate con modalità a distanza, anche tramite l’utilizzo della mail ordinaria.
Banca d’Italia ha raccomandato agli istituti di predisporre sui propri siti internet, apposite sezioni dedicate alle misure di sostegno collegate all’emergenza COVID-19, dove poter trovare le informazioni necessarie anche per aderire alle iniziative. Pertanto è consigliabile visitare il sito del proprio istituto bancario di riferimento.
La compilazione del modello 4bis
Il modello 4bis, messo a disposizione sul sito del Fondo di Garanzia, è il modello con il quale l’impresa inoltra all’intermediario prescelto (banca, confidi, etc.) la richiesta di garanzia pubblica.
Nella sezione iniziale è richiesto l’inserimento dei dati anagrafici del legale rappresentante dell’impresa richiedente, o quelli della persona fisica esercente attività d’impresa, arti o professioni. Questi dichiareranno di essere consapevoli della propria responsabilità, anche penale, nel caso di dichiarazioni non veritiere.
Il richiedente, dopo aver dichiarato di non essere soggetto a provvedimenti giudiziari ed amministrativi che precludano l’accesso alla garanzia, dichiara di accettare la normativa vigente che regola l’intervento del fondo di garanzia e si impegna a trasmettere al fondo e all’intermediario le informazioni e la documentazione necessaria, autorizzando il trattamento di tali dati.
Al punto 12 dell’allegato, si chiede di inserire il codice ATECO dell’attività, mentre ai punti 13 e 14 il richiedente indica la finalità dell’operazione finanziaria (liquidità, formazione scorte, pagamento stipendi, etc.), oltre a certificare di aver subito un danno collegato all’emergenza COVID-19.
Si chiede poi di indicare i ricavi conseguiti sulla base dell’ultimo bilancio depositato o dell’ultima dichiarazione fiscale presentata. Qualora l’impresa fosse stata costituita dopo il 01/01/2019 è sufficiente presentare un’autocertificazione dei ricavi dell’ultimo esercizio contabile.
Infine, è richiesto di indicare se l’impresa ha beneficiato di ulteriori aiuti di stato temporanei per l’emergenza da coronavirus, come stabilito dalla normativa. In questo contesto non è chiarito, ad esempio se sia da indicare il bonus di 600€ erogato ad alcuni titolari di partita IVA. Resta fermo che gli aiuti in questione non si escludono e sono pertanto cumulabili.
La scheda 2 del modello, fornisce gli strumenti per il calcolo delle dimensione dell’impresa che, come abbiamo visto, è un requisito per l’accesso alla forma di sostegno. Si chiede al beneficiario di dichiarare se è un’impresa autonoma, un’impresa associata o un’impresa collegata. Il modulo chiarisce la definizione delle tre casistiche. In caso di impresa collegata o associata, secondo la definizione della normativa, i parametri per la definizione della dimensione, dovranno essere calcolati in forma aggregata.

Nell’indicare i propri parametri dimensionali, un punto di attenzione è quello relativo al numero di occupati, indicato in termini di ULA (Unità di Lavoro Annue). Tale modalità di calcolo prevede che i lavoatori dipendenti che non hanno lavorato tutto l’anno, oppure che hanno lavorato a tempo parziale saranno contabilizzati come frazioni di ULA.
Anche ABI ha distribuito uno schema semplificato della procedura per la richiesta e il rilascio della garanzia.
CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO: DURATA E COSTO
Il decreto prevede che il rimborso dei finanziamenti in questione, non possa avvenire prima di 24 mesi dall’erogazione e abbia una durata massima di 6 anni.
In pratica, si prevedono 2 anni di quello che è definito preammortamento, cioè un periodo nel quale non si rimborsa il capitale ricevuto in prestito, ma nel quale si pagano esclusivamente gli interessi sul capitale erogato.
Il rimborso, avverrà solo dal 25 mese per una durata massima di ulteriori 4 anni, con rate composte da capitale ed interessi.
Il decreto stabilisce dei limiti ai costi applicati dagli intermediari ai beneficiari, nello specifico definisce un tasso di interesse massimo a copertura esclusivamente dei costi sostenuti dall’intermediario.
Il tasso è calcolato sulla base del rendimento dei titoli di stato con scadenza comparabile a quella del finanziamento, a cui si deve sommare una maggiorazione di ca. 0.20%. Ad oggi dovrebbe essere pari ca. al 1.20%.
Se prendiamo come riferimento un finanziamento di 25.000€ in 6 anni avremo:
- Interessi di preammortamento = 25.000 *1,20/100 *2 = 600€
- 48 rate, a partire dalla fine del secondo anno, pari a 534€ ciascuna
- Totale rimborsato = 600€ +534€ * 48 = 26.232€