INVALIDITÀ PERMANENTE: LE COPERTURE PUBBLICHE

Esistono coperture pubbliche che proteggano dai rischi finanziari connessi all’invalidità permanente? 

Come abbiamo visto nel caso del rischio decesso, il sistema previdenziale ed assistenziale pubblico, il cosiddetto primo pilastro, rappresenta la prima linea di difesa da alcuni rischi, tra cui quello derivante dalla possibilità di rimanere invalidi.

Anche per l’invalidità le coperture sono erogate da INPS e INAIL o eventualmente dalle Casse professionali per il liberi professionisti.

INAIL: Invalidità riconducibile a cause professionali

L’INAIL, Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, è l’ente pubblico preposto all’erogazione delle indennità a copertura di invalidità permanenti causate da infortuni sul lavoro, in itinere o come conseguenza diretta di malattie professionali.

Chi ha la copertura INAIL?

L’assicurazione INAIL è obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti, gli artigiani, i coltivatori diretti e i parasubordinati. Per la copertura INAIL vale il principio dell’automaticità delle prestazioni per il quale il dipendente ha diritto alla copertura anche se il datore di lavoro non ha provveduto a versare i premi.

Quali sono le coperture in caso di invalidità permanente?

Il grado di invalidità permanente è determinato sulla base di specifiche tabelle previste dalla legge, che quantificano il danno biologico in punti percentuali. La condizione di invalidità permanente e la sua quantificazione è affidata a visite medico-legali a cui il lavoratore dovrà sottoporsi in conseguenza del sinistro verificatosi.

  • Invalidità compresa fra il 6% e il 15%: È previsto un indennizzo una tantum a copertura esclusivamente del danno biologico subito. Il capitale erogato varia in funzione della gravità della menomazione e si riduce al crescere dell’età dell’assicurato. Gli indennizzi sono stati oggetto di revisione nel 2019 con l’eliminazione della distinzione fra i sessi e l’adeguamento degli importi. Di seguito la nuova tabella INAIL.
Nuova tabella INAIL invalidità - finanza personale
  • Invalidità permanente compresa fra il 16% e il 100%: In questo caso è prevista una rendita annua proporzionale al grado di invalidità a copertura del danno biologico subito. A questa si aggiunge un’ulteriore componente della rendita che è commisurata alla retribuzione percepita prima dell’evento invalidante. Tale componente è soggetta a IRPEF e varia da un minimo del 40% della retribuzione per le invalidità comprese tra il 16% e il 20%, fino al 100% della retribuzione per quella dall’86% al 100%.

ESEMPIO

Proviamo a vedere con un esempio. Ipotizziamo un dipendente privato di 40 anni con moglie ed un figlio e reddito annuo di 35.000€, a cui venga riconosciuta una invalidità permanente a fronte di infortunio o malattia riconducibili al lavoro.

CASO A: Invalidità permanente riconosciuta pari al 10% . In questo caso verrà corrisposto dall’INAIL esclusivamente l’indennità una tantum a copertura del danno biologico. 

Utilizzando la tabella delle indennità, tale indennità viene quantificata in 14.419,76€.

CASO B:  Invalidità permanente riconosciuta pari al 50%. In questo caso, l’assicurato avrà diritto ad una rendita annuale per il danno biologico pari circa a 7.250€ annui, esente IRPEF. A questa si dovrà cumulare una rendita per il danno patrimoniale che si calcola a partire dalla retribuzione annua e dai coefficienti stabiliti dal DLGS n. 38 del 23 febbraio 2000 e dal successivo decreto ministeriale. Da cui la rendita annua si stabilisce con la formula:

RENDITA ANNUA = Retribuzione * Coefficiente * percentuale menomazione

che nel nostro esempio sarà pari a:

35.000 € x 0.70 x 50% = 12.250 €

A questa la legge prevede di aggiungere il 5% per ciascun familiare, nell’esempio il coniuge d il figlio:

12.250€ + 2×5% = 13.475€

In totale l’assicurato riceverà una rendita lorda annua pari a 

13.475€ (danno patrimoniale) + 7.250€ (danno biologico) = 20.725€

La rendita sarà equivalente a 1.727 € lordi mensili, con un tasso di sostituzione pari a circa il 65% dei redditi precedenti all’infortunio.

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INPS: INVALIDITÀ RICONDUCIBILE A CAUSE EXTRA-PROFESSIONALI

Quando l’invalidità non è riconducibile a cause professionali, le coperture INAIL non si attivano e la competenza passa all’INPS.

L’INPS eroga due diversi tipi di prestazione, la pensione di inabilità o l’assegno di invalidità.

Pensione di inabilità

La pensione di inabilità spetta al lavoratore che abbia subita una perdita totale della capacità di svolgere qualunque attività.  

Ne hanno diritto i lavoratori dipendenti, gli artigiani, i coltivatori diretti e gli iscritti alla gestione separata INPS, a patto di aver maturato il requisito minimo di 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente.

Si tratta di fatto di una pensione anticipata. L’importo spettante viene calcolato come per la pensione di vecchiaia, sulla base del montante contributivo accumulato. Questo viene integrato, fino ad un massimo di 40 anni di contributi, per colmare la differenza fra la decorrenza della pensione e il compimento di 60 anni si età. Se poi all’invalidità permanente totale si associa anche l’impossibilità di camminare in modo autonomo è previsto, in aggiunta, un assegno di accompagnamento di 500 euro mensili, subordinato però a stringenti requisiti reddituali.

Assegno di invalidità

Si ha diritto all’assegno di invalidità, erogato dall’INPS, nel caso di una perdita parziale della capacità di svolgere la propria attività, l’invalidità accertata deve comunque essere superiore al 66%.

Si applica lo stesso requisito minimo di contribuzione di almeno 5 anni di cui tre nel quinquennio precedente. L’importo dipende esclusivamente dal montante contributivo accumulato, senza alcuna integrazione, pertanto è molto basso nei primi anni di lavoro.

Anche in questo caso non è cumulabile con eventuali prestazioni erogate dall’INAIL. L’assegno di invalidità non è reversibile e viene ridotto in presenza di altri redditi da lavoro.

Nello specifico, in presenza di redditi da lavoro eccedenti 4 volte il trattamento minimo INPS (pari a 515,18€ mensili su 13 mensilità), l’assegno è ridotto del 25%; mentre se il reddito da lavoro è oltre 5 volte il trattamento minimo la riduzione è del 50%.

Anche nel caso in cui il reddito da lavoro è inferiore a 4 volte il trattamento minimo, è comunque previsto un taglio del 50% alla quota eccedente tale trattamento minimo per i lavoratori dipendenti e del 30% per gli autonomi.

ESEMPIO

Utilizziamo nel nostro esempio il medesimo profilo di un 40enne, lavoratore dipendente, con reddito lordo annuo di 35.000€, coniuge ed un figlio e 15 anni di contribuzione INPS. 

CASO INABILITÀ TOTALE PERMANENTE: In questo caso il lavoratore ha diritto alla pensione di inabilità. Per semplicità ipotizziamo che il reddito del lavoratore sia rimasto invariato nel tempo.

Al montante contributivo odierno pari a :

35.000€ x aliquota contribuzione 33% x 15 anni = 173.250€

Si dovrà aggiungere l’integrazione prevista fino al raggiungimento dei 60 anni, quindi 20 anni di contribuzione calcolata sulla media dei 5 anni precedenti:

35.000€ x aliquota contribuzione 33% x 20 anni = 231.000€

Il montante complessivo, prevedendo una rivalutazione media dell’1,50% sarà pari a 534.487€ a cui si deve applicare il coefficiente di trasformazione per ottenere l’importo annuo della pensione di inabilità:

534.487€ x 4.20% = 22.448 € annui

Dal momento che la pensione di inabilità non è soggetta ad IRPEF, il tasso di sostituzione tra reddito percepito prima dell’invalidità e dopo, è circa dell’80%-90%.

CASO ASSEGNO INVALIDITÀ: In questo caso al lavoratore deve essere riconosciuta un’invalidità superiore al 66%, può continuare a lavorare e percepire redditi ed avrà diritto ad un assegno di invalidità che si calcola esclusivamente sulla base del montante contributivo maturato.

Al montante contributivo odierno pari a :

35.000€ x aliquota contribuzione 33% x 15 anni = 173.250€

Applicando la rivalutazione media del 1,50%, il montante rivalutato sarà pari a 195.568€

IMPORTO ASSEGNO = 195.568€ x 4,20% =  8.213,85€ annui 

L’assegno così calcolato equivarrebbe a 631,83€ su 13 mensilità. Se l’interessato continuerà a percepire redditi da lavoro, l’assegno sarà oggetto di riduzione:

  • Se i redditi annui sono inferiori a 26.945,36€ ( 4 volte il trattamento minimo INPS), l’assegno sarà ridotto del 50% per la parte eccedente il trattamento minimo di 515,18€.
    Assegno Invalidità = ( 631,83€ – 515,18€ )/2 + 515,18€ = 564,09€
  • Se i redditi annui sono superiori a 26.945,36€ ma inferiori a 33.486,70€ (compresi fra 4 e 5 volte il trattamento minimo INPS), l’assegno è decurtato del 25%:
    Assegno Invalidità = 631,83€ – 25% = 473,87€
  • Infine se i redditi superano i 33.486,70€ (cinque volte il trattamento minimo INPS), l’assegno è ridotto del 50%.
    Assegno Invalidità= 631,83€ – 50% = 315,91€

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