PROTEGGERSI DAGLI INFORTUNI DOMESTICI: LA POLIZZA INAIL
di Grinny · Pubblicato · Aggiornato
Come proteggere i familiari che si occupano esclusivamente della casa dagli infortuni domestici?
Nella pianificazione della propria vita familiare, un ruolo non secondario è rappresentato dalla necessità di adempiere ad una serie di attività, che in genere vanno sotto la denominazione di lavoro domestico. Ne fanno parte la pulizia della casa, la preparazione dei pasti o le attività volte a prendersi cura dei bambini o di familiari non completamente autosufficienti.
Che sia per scelta o per necessità, in alcune famiglie tali mansioni sono svolte da un familiare che non lavora e che le svolge abitualmente senza percepire un compenso.
Il lavoro della casalinga, o del casalingo, è di fondamentale importanza per il benessere della famiglia e pertanto meritevole di essere tutelato. Una buona pianificazione familiare deve prevedere forme di assicurazione a fronte del rischio che un evento avverso colpisca il familiare che, pur non percependo redditi, si occupa dei lavori domestici.
In questo contesto è bene sapere che nel nostro paese dal 2001 è obbligatoria la sottoscrizione della polizza INAIL sugli infortuni domestici.
CHI E’ COPERTO?
La legge stabilisce l’obbligo dell’assicurazione, in particolare:
È obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico colui che:
- ha un’età compresa tra i 18 e a decorrere dal 1° gennaio 2019 i 67 anni compiuti;
- svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa;
- non è legato da vincoli di subordinazione;
- presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.
Tali requisiti estendono l’obbligo di copertura ad un gran numero di persone, ricomprendendo per esempio anche gli studenti maggiori di 18 anni, anche qualora studino e dimorino in luogo diverso dalla residenza, o i pensionati che non abbiano raggiunti i 67 anni di età.
Sebbene l’obbligo sussista dal 2001, lo strumento non è molto conosciuto e ad oggi si calcola che della potenziale platea di 6 milioni di persone assicurabili, solo poco meno di 1 milione di persone risulti assicurata.
A COSA SERVE?
L’assicurazione ha ad oggetto esclusivamente gli infortuni riconducibili a lavoro prestato in ambito domestico, cioè avvenuti nell’abitazione nella quale vive la famiglia dell’assicurato, sono ricomprese sia le pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi, etc), che le parti comuni condominiali.
Sono oggetto di copertura anche gli infortuni occorsi in case affittate per trascorrere le vacanze, purché siano in Italia.
Rientrano fra le attività coperte dall’assicurazione anche i piccoli interventi di manutenzione.
QUALI PRESTAZIONI SONO PREVISTE?
Invalidità permanente causata da infortunio domestico tra il 6% e 15%
Dal dal 1° Gennaio 2019, è stata prevista l’estensione della copertura alle invalidità inferiori al 16% e superiori al 5%. Per tali invalidità si ha diritto ad una prestazione una tantum di 300 €.
Invalidità permanente pari o superiore al 16%
Dal 1° Gennaio 2019, si ha diritto ad una rendita vitalizia, calcolata come per i lavoratori dipendenti, prendendo come base la retribuzione minima convenzionale del settore industria.
In pratica la rendita varia dai 106,02 € mensili per invalidità pari al 16%, ad un massimo di 1292,90 €, per invalidità del 100%. Come le altre rendite INAIL è esente da oneri fiscali.
Rendita ai superstiti
Nel caso in cui dall’infortunio derivi, direttamente o indirettamente, la morte dell’assicurato, viene corrisposta una rendita a ciascuno dei superstiti aventi diritto, calcolata con le stesse modalità e percentuali stabilite per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. L’ammontare della rendita erogata ai superstiti non può superare l’intero importo della retribuzione minima convenzionale stabilita per le rendite del settore industria che, come detto, è pari 1.292,90 €.
Assegno una tantum per infortunio mortale
In caso l’infortunio domestico causi la morte dell’assicurato, è corrisposto un importo una tantum di 10.000 €.
ESCLUSIONI: COSA NON È COPERTO?
1) Non sono indennizzati infortuni che causano invalidità permanenti inferiori al 6%.
2) Non sono indennizzati infortuni avvenuti all’estero.
3) Non sono assicurati infortuni non riconducibili al lavoro domestico.
4) Non sono indennizzati infortuni che causino inabilità temporanee.
5) L’Inail paga solo se l’assicurato ha versato il premio o comunque è iscritto con premio a carico dello Stato nei casi previsti ( redditi bassi).
QUANTO COSTA E COME ATTIVARLA
Il “premio” annuo da pagare per la copertura INAIL sugli infortuni domestici è pari a 24€. Il pagamento deve avvenire entro il 31 Gennaio di ogni anno.
Il premio è a carico dello Stato per le persone che presentano entrambi i seguenti requisiti:
- possiedono un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11€ l’anno;
- fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22€ l’anno.
Dal 1° gennaio 2020 i soggetti in possesso dei requisiti assicurativi presentano all’Inail la domanda di iscrizione esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio online “Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento”, disponibile per gli utenti in possesso delle credenziali dispositive.
Le persone già iscritte ricevono, entro la fine di ogni anno, una lettera dall’Inail con l’avviso di pagamento PA precompilato con i dati anagrafici e l’importo da versare entro il 31 gennaio.
Non è più prevista la modalità automatica di rinnovo.