RIMBORSO ANTICIPATO DEI FINANZIAMENTI: COS’È LA SENTENZA LEXITOR?
di Grinny ·
La sentenza della Corte di Giustizia Europea, stabilisce che in caso di estinzione anticipata di un finanziamento il consumatore ha diritto al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti.
Potrebbe esservi capitato, lo scorso 17 Gennaio di imbattervi su alcuni quotidiani nazionali in ben due pagine dedicate all’intimazione che il Tribunale di Milano ha rivolto a due società che si occupano di credito al consumo.
Si tratta delle ordinanze con cui il Tribunale di Milano ha accertata la nullità delle clausole contrattuali utilizzate fino ad Aprile 2020 da alcuni istituti (Compass, Futuro e Agos) che regolavano l’estinzione anticipata dei contratti di finanziamento, prevedendo la non rimborsabilità di tutti i costi sostenuti.
La decisione del Tribunale è una conseguenza diretta dei principi stabiliti dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza Lexitor.
Ma procediamo con ordine…
ESTINZIONE ANTICIPATA DEI FINANZIAMENTI
Per quanto possiamo pianificare spese e obiettivi da raggiungere, specie in alcune fasi della propria vita, i risparmi accumulati non sono sufficienti e diventa necessario ricorrere all’indebitamento.
Poiché indebitarsi ha dei costi, in genere si ritiene una buona pratica nella gestione delle proprie finanze, estinguere anticipatamente i debiti contratti quando si hanno sufficienti disponibilità per farlo.
In questo modo è possibile “risparmiare” una parte dei costi dell’indebitamento.
COSA STABILISCE LA LEGGE
La legge italiana, già dal 1993 dispone che in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, si debba applicare una riduzione proporzionale del costo totale del credito.
Nel 2008 la legislazione europea ha ribadito il concetto, tanto che la direttiva 23/8/2008, all’articolo 16 ribadisce:
“Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
La legge italiana e gli indirizzi di Banca d’Italia hanno recepito la direttiva operando un distinguo relativamente ai costi per i quali spetta la riduzione in caso di estinzione anticipata.
Ha infatti suddiviso i costi collegati al finanziamento in due categorie distinte:
- Spese recurring: che vengono sostenute nello svolgersi del finanziamento, come ad esempio gli interessi, le spese di incasso rata o le commissioni di gestione annua.
- Spese up-front: quelle spese che vengono sostenute al momento dell’erogazione del finanziamento, come ad esempio le spese di istruttoria.
La normativa prevedeva che solo alle prime si applicasse il principio di proporzionale riduzione del costo del credito in caso di estinzione anticipata.
PROVIAMO A VEDERLO CON UN ESEMPIO
Ipotizziamo di aver stipulato un contratto di finanziamento di 30.000€ da rimborsare in 5 anni ad un tasso del 6%. Per semplificare ipotizziamo che l’unico costo up-front siano le spese di istruttoria di 500€. Il costo totale del credito sarà di:

Se decidiamo di estinguere anticipatamente il finanziamento, ad esempio dopo un anno, avremo già sostenute spese per interessi di 1655,72€.
La riduzione del costo del credito applicata, sarà pari all’ammontare degli interessi che non abbiamo ancora pagati, cioè :
4799,04 – 1655,72 = 3143,32€
Niente sarà dovuto rispetto ai 500€ di istruttoria pagati inizialmente.
FATTA LA LEGGE...TROVATO L'INGANNO?
La suddivisione fra spese recurring e up-front e il diverso trattamento in caso di estinzione anticipata, hanno spinto banche e finanziarie a caricare sempre di più le spese up-front riducendo quelle di tipo recurring.
I casi estremi sono quelli dei cosiddetti finanziamenti a tasso zero, dove tutta la componente di costo per il cliente è caricata sulle spese up-front.
IL CASO LEXITOR
Nel 2018 la società polacca Lexitor, si rivolge ad un Tribunale polacco per accertare il diritto del consumatore a richiedere il rimborso dei costi non goduti a fronte di un’estinzione anticipata.
Il Tribunale polacco ha sospeso il giudizio per sottoporre alla Corte di Giustizia Europea il quesito interpretativo in merito alle direttive europee vigenti.
La Corte Europea con la sentenza C-383 del 11/10/2019 ha chiarito che: “Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.”
La Corte non ha tuttavia preso una posizione in merito alla modalità con cui si debba calcolare la quota non goduta dei costi up-front. In assenza di una specifica normativa, sarà lasciata al singolo giudizio di fronte a Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o ai Tribunali ordinari la determinazione di tale importo.
QUALI EFFETTI?
Gli effetti sul sistema sono e saranno importanti. Secondo Assofin, l’associazione di categoria che rappresenta circa il 70% del mercato del credito al consumo, in media ogni anno si stimano circa 173mila estinzioni anticipate nella cessione del quinto, 830 mila prestiti personali e 250 mila finanziamenti finalizzati.
Poiché la sentenza della Corte di Giustizia ha valenza retroattiva, questi numeri devono essere moltiplicati per 10 anni, dal 2010 al 2019.
Non stupisce quindi che alcuni operatori, specie quelli che operano esclusivamente nel credito al consumo o nella cessione del quinto, si stiano preparando ad una lunga battaglia legale.
Alcuni istituti, specie le grandi banche, stanno invece optando per una risoluzione extragiudiziale, accogliendo senza opporsi le richieste di rimborsi giunte a mezzo reclamo.
COSA PUOI OTTENERE IN PRATICA?
In pratica se dal 2010 ad oggi hai estinto anticipatamente un finanziamento, è probabile che l’istituto di credito non abbia correttamente applicata la riduzione del costo del credito in sede di estinzione, in particolare non ti sono stati rimborsati parte dei costi up-front a cui avresti avuto diritto.
PUOI QUINDI CHIEDERE DI OTTENERE ADESSO IL RIMBORSO DI TALI SPESE!!