SUPERBONUS 110% IN PILLOLE
di Grinny · Pubblicato · Aggiornato
Il Decreto Rilancio ha introdotto il cosidetto Superbonus, un incremento al 110% dell’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021 effettuate per specifici interventi in ambito di efficienza energetica sugli edifici. Il cosiddetto Superbonus è tema di grande attualità per tutti i proprietari di immobili, nelle scorse settimane l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la prima guida sul tema.
Proviamo a condensare in poche “pillole” le principali caratteristiche dell’agevolazione.
1# IL SUPERBONUS 110% CONSISTE IN UN DETRAZIONE DI IMPOSTA CONCESSA QUANDO SI ESEGUONO INTEVENTI CHE AUMENTANO L’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110% del costo di tali interventi, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
Esempio: Ipotizziamo di realizzare uno degli interventi ammessi per un costo finale di 50.000€. Con il Superbonus si avrà diritto ad una detrazione di imposta di complessivi 55.000€ da ripartirsi in 5 anni. In pratica si avrà diritto a detrarre dalle proprie imposte 11.000€ per i 5 anni successivi.
ATTENZIONE: La quota annuale della detrazione eccedente l’imposta lorda dovuta non può essere utilizzata per i periodi di imposta successivi né essere chiesta a rimborso!!! Nel nostro esempio se l’imposta lorda dovuta nell’anno è di 5.000€, i restanti 6.000€ non potranno essere recuperati.
2# GLI INTERVENTI CHE DANNO DIRITTO AL SUPERBONUS SONO (cd. “Trainanti”):
L’ISOLAMENTO TERMICO DELLE SUPERFICI CHE INTERESSANO L’INVOLUCRO DEGLI EDIFICI;
LA SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E/O FORNITURA DI ACQUA CALDA SANITARIA.
I requisiti tecnici minimi sono definiti da apposito decreto del Ministero dello sviluppo Economico (cd. Decreto “Requisiti tecnici”).
3# IL SUPERBONUS SPETTA ANCHE PER LE SPESE SOSTENUTE PER ULTERIORI INTERVENTI ESEGUITI CONGIUNTAMENTE (cd. “Trainati”), AD ALMENO UNO DEGLI INTEVENTI PRINCIPALI.
La legge sul Superbonus stabilisce che questo si estenda a tutti gli interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013. In particolare sono considerate le spese effettuate per:
- Riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria.
- Interventi sull’involucro degli edifici.
- Installazione di pannelli solari.
- Acquisto e posa in opera delle schermature solari.
Il decreto attuativo chiarisce che anche le porte d’ingresso, oltre alle finestre, sono detraibili, posto che contribuiscano a migliorare l’efficientamento energetico.
Qualora gli interventi “trainanti” non possano essere realizzati in quanto gli immobili sono sottoposti a tutela del Codice di beni culturali e del paesaggio o per effetto di regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali sarà possibile accedere comunque al Superbonus.
4# PER ACCEDERE AL SUPERBONUS, GLI INTERVENTI DEVONO ASSICURARE IL MIGLIORAMENTO DI ALMENO DUE CLASSI ENERGETICHE DELL’EDIFICIO.
Se ciò non è possibile in quanto l’edificio è già nella penultima classe, è sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta.
Il miglioramento energetico deve essere dimostrato tramite Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E) ante e post intervento rilasciato da tecnico abilitato.
5# OLTRE ALLA DETRAZIONE SI PUÓ OPTARE PER SCONTO IN FATTURA O CESSIONE DEL CREDITO.
Sconto in fattura: possibilità di ottenere uno sconto su quanto dovuto al fornitore in relazione agli interventi agevolati che sono stati realizzati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Cessione del credito: possibilità di cedere il credito di imposta spettante, ad altri soggetti.
La cessione può essere disposta a favore di fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, altri soggetti (persone fisiche, lavoratori autonomi, società o enti), istituti di credito e intermediari finanziari.
La disciplina relativa all’esercizio dell’opzione di cessione del credito è demandata ad apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
6# PER USUFRUIRE DEL SUPERBONUS È NECESSARIO IL VISTO DI CONFORMITÀ DI CHI TRASMETTE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E L’ASSEVERAZIONE DA PARTE DI UN TECNICO ABILITATO.
Oltre ai normali adempimenti necessari ad usufruire delle detrazioni fiscali è necessario:
- Visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri,periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.
- L’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.